Art. 2.
(Destinatari).

      1. Titolari del diritto alle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono gli studenti iscritti ai corsi di studio delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che rilasciano titoli aventi valore legale, di seguito denominate «istituzioni di istruzione superiore», che siano capaci e meritevoli, ai sensi del comma 2, e privi di mezzi, ai sensi del comma 3.
      2. Sono capaci e meritevoli gli studenti in corso rispetto alla durata ordinaria dei corsi di studi e che hanno conseguito, negli esami sostenuti, una media elevata o superiore rispetto a quella conseguita nello stesso anno dagli studenti iscritti allo stesso corso.
      3. Gli studenti privi di mezzi sono individuati sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente e dei criteri ulteriori di selezione dei beneficiari

 

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di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
      4. Gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea accedono ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio a parità di trattamento con gli studenti italiani.