1. Titolari del diritto alle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono gli studenti iscritti ai corsi di studio delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che rilasciano titoli aventi valore legale, di seguito denominate «istituzioni di istruzione superiore», che siano capaci e meritevoli, ai sensi del comma 2, e privi di mezzi, ai sensi del comma 3.
2. Sono capaci e meritevoli gli studenti in corso rispetto alla durata ordinaria dei corsi di studi e che hanno conseguito, negli esami sostenuti, una media elevata o superiore rispetto a quella conseguita nello stesso anno dagli studenti iscritti allo stesso corso.
3. Gli studenti privi di mezzi sono individuati sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente e dei criteri ulteriori di selezione dei beneficiari